GAS, VAPORE E RISCALDAMENTO

Il datore di lavoro ha l’obbligo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, di sottoporre le attrezzature a pressione elencate nell’allegato VII a prima verifica e a verifiche periodiche successive al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Le attrezzature soggette a verifica sono:

  • Recipienti contenenti gas o vapore
  • Recipienti contenenti liquidi pericolosi
  • Generatori di vapore
  • Forni per le industrie chimiche
  • Tubazioni contenenti gas o vapore
  • Impianti termici oltre i 116 KW

Verifiche Industriali è tra i soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per poter effettuare tutte le differenti tipologie di verifiche su tutti i tipi di attrezzature a pressione contemplati dal D.Lgs. 81/2008.

Messa in esercizio di una nuova attrezzatura a pressione

All’atto della messa in servizio di una nuova attrezzatura a pressione, il datore di lavoro ha l’obbligo di farne comunicazione all’INAIL, al fine dell’inserimento dell’attrezzatura nella banca dati nazionale e ottenere così l’assegnazione della matricola. La comunicazione di messa in servizio va fatta tramite l’applicativo CIVA sul portale dell’INAIL.

Prima verifica e verifiche periodiche successive

La periodicità delle verifiche è stabilita nell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008, sulla base della tipologia di attrezzatura e dell’uso più o meno gravoso della stessa.
La prima verifica periodica è di competenza dell’INAIL, nel presentare la domanda – esclusivamente tramite l’applicativo CIVA – è possibile indicare un Organismo abilitato di propria scelta al quale INAIL può delegare tale verifica.
Le verifiche periodiche successive possono essere richieste direttamente all’Organismo abilitato di propria scelta.

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